Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo come una parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico nazionale. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali di cui all'articolo 117 della Costituzione, ed è riconosciuto dalla Repubblica, in tutti i suoi gradi istituzionali e di governo, elemento insostituibile della coesione dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e all'estero. La Repubblica promuove, altresì, il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e agli operatori dello spettacolo dal vivo, ne tutela le libertà artistiche espressive, la proprietà intellettuale e i tempi di non lavoro.
      2. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei princìpi della garanzia dei diritti e dell'interesse dei cittadini e delle cittadine, della tutela delle libertà artistiche ed espressive degli operatori dello spettacolo dal vivo e del perseguimento dell'equilibrio, per la qualità e per la quantità, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale.
      3. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali:

          a) il teatro;

          b) la musica;

          c) la danza;

          d) il circo e lo spettacolo viaggiante, ivi comprese le esibizioni degli artisti di

 

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strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.

      4. Ai fini della presente legge le attività culturali elencate al comma 3 assumono la natura di spettacolo dal vivo quando sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.
      5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi, agli indirizzi generali e alle disposizioni della presente legge, ferme restando le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.